L’arte e la scienza sono libere
L’arte e la scienza sono libere
Abbiamo già trattato in due precedenti new la materia dell’incompatibilità (“Per il pubblico dipendente il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è assoluto, ma … attenzione!!!!” e “Quello che il docente può chiedere, ma non l’ATA e neppure il dirigente”), ma proseguiamo dedicandoci ad un altro precipuo aspetto. Il legislatore ha individuato una serie di incarichi che possono essere svolti senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione da parte della P.A./scuola. Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (per es., partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz’altro esercitabili. Le attività che esulano dal regime autorizzatorio sono ora elencate al comma 6 dell’art. 53, del d.lgs. 165/2001, le cd. attività “liberalizzate” essendo espressione di libertà costituzionalmente garantite: Si tratta di attività che sono comunque consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio del dipendente scolastico e che, se a titolo oneroso, siano assoggettate ad autorizzazione. In particolare, rispetto a quella sopra citata, l’attività prestata per conto di società e associazioni sportive dilettantistiche prevede per i dipendenti delle PP.AA. la possibilità di prestazioni fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione annuale all’amministrazione di appartenenza. Se per le attività a favore di queste società/associazioni sportive dilettantistiche si ricevano somme, anche a titolo di premi e compensi oltre che di rimborsi spese, non oltre la somma di 10.000 euro (art. 36, c. 7 d.lgs. n. 36/2021), il dipendente pubblico dovrà richiedere la preventiva autorizzazione e non più presentare la sola comunicazione, poiché il rapporto di lavoro si qualificherebbe come “rapporto di lavoro sportivo”. Gli ASSOCIATI possono consultare la Circolare 3/1997. Clicca QUI per scaricare la Circolare 3/1997.
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