Registro Opposizioni: dal 27 luglio stop al Telemarketing sul cellulare
Il nuovo regolamento sul Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) entra in vigore il 27 luglio 2022, prevedendo nuove procedure contro il Telemarketing selvaggio da parte degli operatori commerciali. Iscrivendosi al RPO si può chiedere di non ricevere telefonate, email o messaggi promozionali; una delle novità riguarda proprio l’inserimento anche dei numeri di cellulare.
Il cittadino può chiedere al gestore del RPO che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Viene anche specificato che i limiti riguardano sia il telefono sia la posta cartacea, così come l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.
Pertanto, i consumatori possono chiedere di non essere contattati per promozioni, vendite o proposte commerciali semplicemente registrando il proprio numero di telefono o revocando il consenso.
Oltre a vietare i messaggi non graditi e la cessione a terzi dei dati personali, la nuova iscrizione garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati, ad eccezione di quelli concessi ai soggetti che hanno raccolto un consenso tramite contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi. Resta invece invariata la possibilità di opporsi al marketing cartaceo verso indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.
L’iscrizione al RPO è gratuita e può essere effettuata:
- online, compilando l’apposito modulo su https://www.registrodelleopposizioni.it/;
- telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari;
- via email con apposito modulo digitale all’indirizzo: iscrizione@registrodelleopposizioni.it
Le chiamate degli operatori di telemarketing saranno bloccate entro 15 giorni dalla richiesta.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto di tale disposizione applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, della L. n. 5/2018.
In ipotesi di chiamate indesiderate, nonostante l’iscrizione, l’iscritto al RDO potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
Per accedere al sito del nuovo registro delle opposizioni, cliccare QUI