Materiali di pulizia sotto osservazione!!


Sembra plausibile che questo sia il periodo degli acquisti di materiale di pulizia perché ci sono state rivolte alcune domande su questa attività negoziale, in particolare relativamente ai flaconi di alcol e ai “criteri ambientali minimi” (CAM).

È facile verificare che il DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica non prevede alcuna limitazione alla quantità di flaconi di alcol da acquistare; il vincolo è rappresentato dall’ infiammabilità che si può facilmente desumere anche dalla simbologia “facilmente infiammabile” apposta nei flaconi di alcol

Il DM 26 agosto 1992 prevede che nei locali della scuola, non appositamente destinati a uso magazzino infiammabili, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso nella scuola. 

Al punto 6.2 dello stesso DM 26 agosto 1992 si stabilisce che per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all’interno del volume dell’edificio 20 litri di liquidi infiammabili in armadi metallici dotati di bacino di contenimento; questo è pertanto il limite massimo di flaconi di alcol da detenere e le modalità di conservazione. 

Per quanto riguarda “criteri ambientali minimi” si ricorda che l’art. 34 commi 1 e 2 del d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) ha previsto l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP). 

Con il decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, vengono adottati i criteri ambientali minimi (CAM) ad esempio per i detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici, i detergenti per l’igiene personale, etc.. Le norme riviste sono entrate in vigore il 18 giugno 2021.

Le regole per i servizi di pulizia del 2021 prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l’uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel.

L’uso di questi detergenti e disinfettanti, inoltre, deve essere razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze “green”, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.

Qui è possibile approfondire la materia.

Qui invece, si possono visualizzare i CAM in vigore e quelli in via di definizione.

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