Divieto di pagamento delle ferie non fruite
Oramai il divieto di pagamento delle ferie non fruite è un dato di fatto. L’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 ha statuito il divieto di pagamento delle ferie non fruite, operativo dal 2012; da tale data sono disapplicate tutte le norme contrattuali discordanti, quali, ad esempio, l’art. 13 co.15 e l’art. 19 co. 2 ultimo periodo del CCNL del 29.11.2007, che consentono la monetizzazione.
La Legge di Stabilità, all’art. 1 co. 55, introduce una deroga al principio generale e consente, invece, la monetizzazione delle ferie “per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Uno dei parametri della differenza è costituito dai giorni in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie: si tratta pertanto dei giorni in cui il personale può esercitare meramente in astratto tale facoltà di usufruirne ed è indifferente se sia stata presentata o meno la richiesta di fruirle.
Pertanto, al personale ATA supplente breve e saltuario può essere riconosciuta la “monetizzazione” solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro; è il caso di supplenza di durata inferiore a quella necessaria per maturare almeno un giorno intero di ferie. Il personale supplente ATA dovrà perciò fruire delle ferie, perché non potranno essere monetizzate.
Per il personale docente supplente breve e saltuario le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto. Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno, secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, etc.
Sia chiaro che porre i docenti supplenti in ferie d’ufficio è illegittimo.