Il direttore sga è datore di lavoro delegato, dirigente o preposto alla sicurezza???
Un collega chiede un chiarimento: il d.lgs 81/2008 individua i direttori come preposti alla sicurezza per il Personale ATA, come dirigenti alla sicurezza (di default senza delega) o altro?
È necessario enucleare cosa si intende con le tre fondamentali figure previste dal TUSL, d.lgs 81/2008, datore di lavoro, dirigente e preposto.
Nelle PPAA per:
1) “datore di lavoro” si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
2) “dirigente” è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa,
3) “preposto”, cioè la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nella scuola, senza incertezza alcuna, il datore di lavoro è il dirigente scolastico.
L’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro/dirigente scolastico possa delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi, del relativo documento (DVR) e della designazione del RSPP. La delega è per un altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. L’ efficacia della delega discende dal rispetto di tutte le caratteristiche previste dall’ art. 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti “i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni” a lui delegate. … aspetto quest’ultimo irrealizzabile nella scuola nè per il direttore né per i docenti.
Peraltro, il legislatore ha espressamente previsto che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto”, il che implica la possibilità di non accettazione della stessa (art. 16, co. 1, lett. e)).
Il direttore sga non è neppure “dirigente” alla sicurezza in quanto non detiene i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico…. Ricordiamo che nella scuola ci sono gli alunni/studenti e il personale docente.
Il direttore sga è preposto alla sicurezza. Peraltro, l’obbligo di “sovrintendere all’attività lavorativa”, cioè la posizione di sovraordinazione funzionale agli altri dipendenti ATA, è già tale da legittimare l’interpretazione; inoltre è già oggi attivo l’obbligo di adottare concrete misure di funzionale potere di iniziativa.
Potere che il direttore esercita già a scuola, laddove il CCNL-Comparto Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.”