Sostituzione del Dsga – recente orientamento Aran

Per quanto attiene all’individuazione delle ipotesi di assenza che comportino la necessità di sostituzione del DSGA, il contratto non fornisce dettagliate indicazioni.

Tuttavia, logica e buon senso vorrebbero che si dia luogo alla sostituzione, con conseguente conferimento di incarico specifico, quando l’assenza del titolare, anche in considerazione della durata, potrebbe causare un disservizio alla scuola. Sotto tale profilo si osserva che nella medesima direzione è orientata la normale sostituzione del restante personale ATA, soprattutto a seguito dell’emanazione della legge n. 190/2014.

Tanto premesso, in assenza del coordinatore amministrativo, il dirigente scolastico, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, potrà conferire un incarico all’assistente amministrativo al fine di provvedere alla sostituzione del DSGA assente.

Per quanto concerne l’istituto delle ferie, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 sancisce espressamente che “compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto

dei turni prestabiliti, assicurando il dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio – 31 agosto”

da www.aranagenzia.it

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