COMUNICAZIONE DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE: ULTIME SENTENZE
COMUNICAZIONE DI ASSENZA ALLA VISITA FISCALE: ULTIME SENTENZE
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Visite mediche di lavoratori subordinati assenti per malattia: assenza ingiustificata e onere probatorio gravante sul lavoratore In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l’ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l’esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l’onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell’allontanamento sia l’onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. Corte appello Roma sez. lav., 19/10/2020, n.1871 Visite fiscali: obbligo di reperibilità e obbligo di comunicazione preventiva di assenza In tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all’osservanza dell’obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall’obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale; l’obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all’azienda di controllare l’effettività dello stato morboso; se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell’inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi; e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l’assenza dall’abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all’Inps; la preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa. Tribunale Bari sez. lav., 10/10/2019, n.4072 La contestazione di una assenza ingiustificata ad una visita di controllo ricomprende implicitamente la mancata o intempestiva comunicazione di documentazione idonea alla giustificazione dell’assenza La contestazione relativa ad una assenza ingiustificata alla visita di controllo implica per definizione anche quella di non avere tempestivamente giustificato la stessa e quindi anche di non aver comunicato il certificato medico ovvero altra documentazione idonea allo scopo al datore di lavoro. Tribunale Roma, 16/10/2017, n.8388 Ingiustificata assenza alla visita medica per il lavoratore: onere di provare la diligenza e la tempestiva comunicazione In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l’ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l’esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l’onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell’allontanamento sia l’onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata l’assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né l’indifferibilità dello spostamento né l’impossibilità di avvisare il datore e l’INPS). Cassazione civile sez. lav., 19/02/2016, n.3294 Visite fiscali di controllo del dipendente pubblico Ai sensi dell’art. 30 comma 2 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il pubblico dipendente è obbligato a rendere nota all’Amministrazione di appartenenza la dimora che avrà (naturalmente se diversa da quella ordinaria, che coincide con la residenza anagrafica o altra preventivamente comunicata alla stessa Amministrazione di appartenenza) durante il periodo di aspettativa per malattia o altro legittimo impedimento; di conseguenza, il mancato adempimento di tale onere è sufficiente per qualificare tale omissione come una ingiustificata assenza alla visita di controllo da parte degli organi sanitari pubblici deputati a tale funzione. T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 20/01/2014, n.5 Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, secondo la previsione dell’art. 5, comma 14 d.l. n. 463 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 638 del 1983, non si identifica con il concetto di forza maggiore (che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile) e ricorre in presenza di un ragionevole impedimento e di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la “fascia oraria”, la cui rigorosa dimostrazione, pur essendo onere del lavoratore, non può essere oggetto di una deroga “in peius” derivante dalla contrattazione collettiva, con la previsione di un onere di comunicazione dell’assenza al datore di lavoro. Consiglio di Stato sez. V, 28/12/2007, n.6785 Malattia: obblighi delle parti L’onere di preventiva comunicazione dell’allontanamento dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, posto dall’art. 32 comma 4 c.c.n.l. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, è escluso dalla indifferibilità dei motivi dell’assenza che, se provati, rendono illegittima la sanzione disciplinare irrogata per l’assenza del lavoratore. (Nella fattispecie è stata ritenuta legittima l’assenza del lavoratore che al momento della visita fiscale si era recato in preda a forti dolori epigastrici dal proprio medico curante il quale lo aveva immediatamente inviato al pronto soccorso). Tribunale Milano, 10/02/2006 Ai fini dell’adempimento dell’obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia o il suo prolungamento, l’esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità dell’interessato di contestare l’esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l’esito della visita di controllo, è possibile la ripresa del servizio, il lavoratore che continui la propria assenza, senza alcuna comunicazione, incorre nella violazione del predetto obbligo, non potendo la protrazione dell’assenza ritenersi giustificata dalla certificazione originariamente inviata al datore di lavoro. Cassazione civile sez. lav., 14/05/2003, n.7478 da Laleggepertutti
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