L’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico (AUUF)
Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, la Legge 1aprile 2021, n. 46, il Family Act, ha dato delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale per i figli.
A decorrere da marzo 2022 l’Assegno del Nucleo Familiare (ANF) è sostituito dall’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico (AUUF). È definito unico perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie e universale in quanto sarà progressivamente attribuito a tutte le famiglie con figli a carico. Il provvedimento intende, pertanto, superare l’attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione di alcuni istituti vigenti.
L’assegno costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. In generale, l’AUUF estende il diritto all’assegno per i figli a carico dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni, non solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati, ma anche per i disoccupati, i professionisti, gli autonomi, le partite IVA, finora esclusi, in quanto è “universale”.
A decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno viene avanzata la domanda, accompagnata dall’ ISEE. L’ISEE non serve per valutare il diritto alla prestazione (che è universale), ma per la sua quantificazione. In base al calcolo ISEE viene, pertanto, decisa la somma spettante, che può arrivare a 175 euro massimo per figlio, partendo da 50 euro minimo.
La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato (legge n. 152/2001), secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale; la domanda, pertanto, non viene più presentata tramite il datore di lavoro/scuola, che devono dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime ai dipendenti.
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e salvi casi particolari quali ad esempio la possibilità per il figlio maggiorenne di richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno spettante.