Respinto il ricorso di un medico che rifiuta di vaccinarsi
Una importante affermazione visto il momento!
Per valutare il bilanciamento tra la pretesa del personale sanitario a non vaccinarsi – malgrado l’imponente quantità di studi scientifici che indicano la netta prevalenza del beneficio vaccinale anti Covid 19 per il singolo e per la riduzione progressiva della pandemia ancora gravemente in atto – e la esigenza essenziale di protezione della salute collettiva, occorre dare prevalenza a quest’ultima.
Con riferimento al rifiuto di vaccinazione il Consiglio di Stato, Sez. III, con il decreto 2 dicembre 2021, n. 6401 ha stabilito la prevalenza del diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate.
Il rifiuto a vaccinarsi assume una connotazione ancor più peculiare e dirimente allorché il rifiuto di vaccinazione sia opposto da chi, come il personale sanitario, sia tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati (per legge e ancor prima per il c.d. giuramento di Ippocrate), e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto.
Ecco il testo del decreto: Decreto Consiglio di Stato