La circolare INAIL n. 24 del 9.09.2021 riepiloga la normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (art. 53 dPR. 1124/1965) e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio.
L’art. 53, comma 1 dPR 1124/165 stabilisce che il datore di lavoro/scuola deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, senza valutare l’indennizzabilità, come ad esempio anche in caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici entro 48 ore (due giorni) da quello in cui il datore di lavoro/scuola ne ha avuto notizia, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico/pronto soccorso/etc..
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui la scuola ha ricevuto il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
L’importo della sanzione per la violazione dell’art. . 53, comma 1 dPR 1124/165 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria (art. 13, comma 2, d.lgs. 124/2004). In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge di 1.290,00 euro. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi (art. 18, comma 1, lettera r), d. lgs.81/2008). L’interesse tutelato dall’art. 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dal citato art. 53, a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono diversi anche gli importi delle sanzioni collegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge 689/1981); l’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.