A proposito dei permessi mensili di tre giorni per l’assistenza ai disabili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) l’art. 15 comma 6 del CCNL 29.11.2007 ne prevedeva la fruizione in tre giornate intere.
Per il solo personale ATA i commi 6 e 7 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007 sono integralmente sostituiti dall’art. 32 del CCNL 19.04.2018.
Infatti, l’art. 32 del CCNL 19.04.2018 stabilisce:
“1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.”
La novità consiste nel fatto che i permessi possono essere fruiti anche a ore, per un massimo di 18 ore mensili.
Si tratta ovviamente di una possibilità, la cui scelta spetta al personale ATA in questione che può, quindi, scegliere i classici 3 giorni al mese o optare per 18 ore mensili.
È però necessario garantire la funzionalità del servizio ATA e la migliore organizzazione possibile dell’attività amministrativa.
Pertanto, il dipendente che fruisce dei permessi per l’assistenza ai disabili:
- deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare alla Segreteria all’inizio di ogni mese;
- in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata alla Segreteria nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente ATA utilizza il permesso.