Le recenti “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” contribuiscono a definire un modello di riferimento per consentire la comunicazione tra le banche dati e lo scambio di informazioni tra PP.AA.. Le “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo per garantire la sicurezza dei flussi di dati, in particolare tramite le cosiddette Api (Application programming interface) che consentono, grazie a convenzioni dedicate, il dialogo tra i vari software utilizzati per la fornitura di servizi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole alle Linee Guida ed a quanto in esse rappresentato. Nel proprio parere dà atto ad Agid, che ha predisposto i due testi, di aver definito un quadro di garanzie volte ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati personali oggetto di scambio tra le banche dati, rispettando le esigenze di protezione degli stessi fin dalla progettazione, in coerenza con gli obblighi stabiliti dal GDPR.
Con sicurezza, nella Scuola l’interoperabilità tra banche dati avviene da tempo: si può prendere ad esempio, tra i tanti, la Gestione rapporti di lavoro in cooperazione applicativa (SW1- MU – rapporti di lavoro in cooperazione applicativa) che prevede il coinvolgimento del SIDI, del SPT, della RTS, del MEF e della RGS, chiaramente tutti soggetti pubblici.
Ora la verifica del Green Pass avviene con l’interoperabilità tra la banca dati SIDI/MI e Ministero della Sanità.
Ma non è sempre così; dall’analisi normativa si evince che l’utilizzo della piattaforma di un fornitore di servizi assicurativi non ha fondamento in alcuna base giuridica e non rappresenta, pertanto, cooperazione applicativa: la scuola non scambia con il fornitore privato tipologie predefinite di dati, secondo regole e modalità decise di comune accordo con una convenzione … che peraltro può stipulare solo il Ministero.
Non c’è alcun dialogo tra i due sistemi informatici, quello pubblico scolastico e quello privato del fornitore, tant’è che non sono trasferibili, ad esempio, l’anagrafica alunni dai vari software scolastici alla piattaforma del fornitore di servizi assicurativi: gli assistenti amministrativi devono invece digitarli in luogo dello stesso fornitore di servizi assicurativi.
Alla faccia della semplificazione e del corretto utilizzo del personale amministrativo di un pubblico ufficio!!!