La legge consente il pensionamento d’ufficio a 65 anni per i dipendenti che abbiano già maturato un diritto a pensione. Lo prevede la legge 90/2014, cd Riforma della PA.
I dettagli applicativi sono stati forniti con la Circ. Funzione Pubblica 2/2015 – Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Al raggiungimento dei 65 anni di età, concretamente, ogni P.A. può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del dipendente che ha già maturato un diritto a pensione.
Solo nel caso in cui il dipendente 65enne non abbia ancora raggiunto il requisito contributivo per la pensione anticipata oppure entro il 31 dicembre 2011 non abbia già raggiunto il requisito per andare in pensione (la quota 96, con almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi), è previsto che non scatti il pensionamento d’ufficio e che il dipendente possa continuare a lavorare fino all’età per la pensione di vecchiaia.
È opportuno sottolineare che il decreto applicativo della Funzione Pubblica, al punto 3.1 prevede che la PA debba motivare la decisione di procedere al pensionamento d’ufficio con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. A meno che non ci sia un atto generale di organizzazione interna che abbia già previsti criteri applicativi per il pensionamento d’ufficio: in questo caso, non è necessario motivare poi le singole decisioni.
Quindi, se la scuola e il Ministero Istruzione a suo tempo non abbiano previsto questo atto di indirizzo generale, il lavoratore che non desideri il pensionamento al raggiungimento dei 65 anni di età può chiedere al datore di lavoro di motivare il singolo provvedimento di prepensionamento d’ufficio.