Scusate. Sono una Dsga in ruolo dallo scorso settembre. Devo procedere all’acquisto del materiale di pulizia dei vari plessi del mio istituto. Tutti mi chiedono flaconi di alcool denaturato, ma mi è stato detto che c’è una normativa che ne limita fortemente l’acquisto da parte delle scuole. Mi potete confermare questa indicazione? E darmi il riferimento normativo? Grazie!
Ecco la nostra risposta.
Come si legge nella scheda tecnica ed è ben visibile dalla simbologia apposta nei flaconi l’alcol è facilmente infiammabile. La norma che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole è il DM 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Il punto 12 del decreto tratta delle norme di esercizio.
Tra le varie indicazioni viene precisato che nei locali dove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
Il DM 26 agosto 1992 prevede anche che nei locali della scuola, non appositamente destinati a questi usi, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso nella scuola.
È facile verificare che il decreto sulle norme di prevenzione non prevede alcuna limitazione alla quantità di flaconi di alcol da acquistare, bensì il vincolo è rappresentato dalla infiammabilità e dalla necessità di tenerne una quantità limitata.
Al punto 6.2 dello stesso DM 26 agosto 1992 si stabilisce che per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all’interno del volume dell’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 litri di liquidi infiammabili.
Ricordo che il direttore è preposto al personale ATA, cioè la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, d.lgs.81/2008).
Gli obblighi e la formazione del direttore preposto sono previsti dall’art. 19, d.lgs.81/2008 (TUSL).