Congedo biennale per assistenza a portatori di handicap convivente 

Una risposta sintetica al collega che si trova in difficoltà.

Il congedo, di durata non superiore a due anni con modalità continuativa o frazionata, è fruito a domanda: la scuola ha fino a 60 giorni di tempo per valutare la richiesta. Durante la fruizione dell’assenza l’interessato ha diritto a percepire un’indennità pari e corrispondente all’ultima retribuzione, per le voci fisse e continuative; il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. 

Il periodo non è utile per la maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR/TFS e della carriera: è incompatibile con altre attività lavorative.

Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo le seguenti priorità:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità.
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente /della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi del disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/ la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza non è richiesto per i genitori che assistono il figlio portatore di handicap. 

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