Congedo biennale per assistenza a portatori di handicap convivente
Una risposta sintetica al collega che si trova in difficoltà.
Il congedo, di durata non superiore a due anni con modalità continuativa o frazionata, è fruito a domanda: la scuola ha fino a 60 giorni di tempo per valutare la richiesta. Durante la fruizione dell’assenza l’interessato ha diritto a percepire un’indennità pari e corrispondente all’ultima retribuzione, per le voci fisse e continuative; il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Il periodo non è utile per la maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR/TFS e della carriera: è incompatibile con altre attività lavorative.
Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo le seguenti priorità:
- il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità.
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente /della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi del disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/ la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il requisito della convivenza non è richiesto per i genitori che assistono il figlio portatore di handicap.