Con l’epidemia è capitato anche questo: alcune scuole sono state costrette a fare acquisti d’urgenza.
Già dallo scorso anno, infatti, alcuni Istituti, come anche molte PA, sono stati costretti ad effettuare ripetuti acquisti di beni (DPI, disinfettanti ecc.) e servizi (pulizie, disinfezioni…) in deroga alle procedure ordinarie, per far fronte all’emergenza pandemica … e hanno effettuato acquisti di importo molto elevato per una scuola.
Il comma 1 dell’art. 163 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che in caso di “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”, è possibile affidare l’immediata esecuzione degli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (terremoti, etc, ma anche covid-19). Il comma 6 art. 163 sempre del CCP equipara alla somma urgenza anche il verificarsi di emergenze di protezione civile.
Il comma 9 prevede che qualora l’affidamento urgente di servizi e forniture superi i 40.000 euro e non vi siano prezzari ufficiali, e quindi proprio la casistica in cui ci siamo trovati lo scorso 2020, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ.
Questa valutazione compete all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che è tenuta a renderla entro 60 giorni dalla richiesta.
Lo stesso comma 9 stabilisce comunque che non è consentito pagare al fornitore più del 50% del prezzo stabilito, fino a quando non perviene la valutazione di congruità dell’ANAC.
Da sottolineare che negli affidamenti di somma urgenza per cui non è prescritto il parere di congruità, gli atti relativi a questi specifici affidamenti devono comunque essere pubblicati sul sito internet della scuola /PA e contestualmente trasmessi all’ANAC o comunque entro un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza; va specificamente indicato l’affidatario, le modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Come sempre, l’omessa comunicazione di informazioni previste, è soggetta a sanzione (art. 213 comma 13 d.lgs. 50/2016).