Affidamento diretto, quale termine di aggiudicazione?
Una stazione appaltante ha chiesto se sia previsto un limite massimo di tempo tra l’avvio della procedura e l’adozione di un provvedimento di affidamento diretto, anche alla luce delle novità introdotte dal Correttivo appalti (d.lgs. 209/2024).
Il Servizio Giuridico del MIT risponde con nota n.3469/2025.
L’art. 17 ed il relativo allegato 1.3 del d.lgs. n. 36/2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione; questa impostazione non ha subito variazione neppure a seguito delle modifiche apportate dal correttivo. La ragione della mancata previsione di termini specifici per concludere la procedura, in caso di affidamento diretto, è dovuta al fatto che l’affidamento diretto non è una procedura di gara per espressa disposizione legislativa, anche qualora sia procedimentalizzato (Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503) e non c’è, pertanto, un formale atto di avvio della procedura.
L’art. 17, comma 2 del codice degli appalti lo conferma in quanto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto: in parole diverse decade il concetto di “gara”, cui applicare i termini indicati nell’allegato 1.3.
Non c’è, pertanto, nessun termine perentorio entro cui concludere un affidamento diretto, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l’espletamento delle attività previste dal codice, nell’ottica di garantire il principio del risultato.