Utilizzo cassa vincolata: parere della corte dei conti

Ne abbiamo parlato più volte in autunno. Non è legittimo il pagamento di una fattura oltre i 30 giorni nel caso di una ipotetica temporanea scopertura di competenza: la Circ. RGS n. 36 dell’8 novembre 2024 ritiene illegittime le cause derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo (MIM, MEF). In altre parole, non è legittimo il pagamento oltre i 30 giorni per mancato utilizzo della cassa vincolata, in caso di cassa capiente. 

Ora è anche un principio pronunciato della Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Lombardia – Parere n. 99/2025.

L’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione specifica e determinata, è ammesso in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzo deve essere limitato temporalmente ed è accompagnato dall’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, o comunque entro il più breve termine temporale possibile, in caso debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata. 

Per le spese di investimento, pertanto, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non inconsueta, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali/ultrannuali per spese di investimento, la P.A., anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, può utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. 

Le norme non prescrivono, infatti, che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, la P.A., pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione bancaria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.

Gli Associati possono consultare il Parere n. 99/2025 Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Lombardia.

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