Obbligo della piattaforma pagoPA per incassare le entrate
All’inizio l’art. 5 d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e l’art. 15, co. 5 bis, D.L. n. 179/2012 avevano stabilito l’obbligo per le PP.AA. di accettare pagamenti elettronici tramite la piattaforma pagoPA, ma non di accettare SOLO pagamenti elettronici e SOLO pagoPA. La norma che ha previsto l’obbligo della piattaforma pagoPA per l’incasso delle entrate a decorrere dal 1° marzo 2021 è il d.lgs. 217/2017, modificato da ultimo dal cd. decreto semplificazioni n. 76/2021.
Dal 1° marzo 2021 i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento es. le banche) non sono più autorizzati ad eseguire pagamenti che non transitino per il Sistema pagoPA se i beneficiari sono una P.A. Indirettamente le PP.AA. sono obbligate ad attrezzarsi ad usare pagoPA se vogliono incassare qualsiasi entrata.
Se il pagamento riguarda un ente che utilizza la Tesoreria dello Stato (ora RE.TES), continua ad essere obbligatorio il pagamento mediante girofondo. PagoPA non modifica in alcun modo la normativa di finanza pubblica ed in particolare rimane vigente l’art. 44 legge 526/1982 che impone alle PP.AA. di eseguire operazioni di girofondi a valere su tali conti correnti o contabilità speciali intestati agli enti destinatari dei pagamenti.
Se invece non c’è l’obbligo di utilizzare la Tesoreria dello Stato e conseguentemente il girofondo, si deve obbligatoriamente passare dalla piattaforma pagoPA/PagoInRete.
Quando un genitore dichiara di avere regolarmente pagato un importo (es. la quota dell’assicurazione scolastica) deve essere in grado di presentare una ricevuta digitale di pagoPA. Se non presenta alcuna ricevuta e contemporaneamente la somma non risulta accreditata alla scuola, non si può ritenere avvenuto il pagamento.
Insomma, si tratta di una disfunzione del sistema pagoPA. In questo caso è opportuno suggerire al genitore di contattare direttamente pagoPA al numero telefonico 06.9318.9500 oppure scrivendo all’indirizzo pagamenti@assistenza.pagoPA.it