Permessi retribuiti per eventi luttuosi

Per mancanza di tempo alcune domande poste nel corso dell’interessante ciclo di incontri sulla contrattazione con il Prof. Ricciardi, da noi promosso, non hanno ricevuto risposta. Utilizziamo questo spazio per fornire alcune informazioni circa i permessi retribuiti e, in particolare, entro quanto tempo dall’evento luttuoso si può usufruire del relativo permesso. 

Il CCNL 18.01.2024 non ha ripreso questa tematica e resta pertanto confermato e vigente l’art.15 del CCNL 29.11.2007 relativo ai permessi retribuiti. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti nel caso di lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di un soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di 1° grado. Spettano 3 giorni per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 

Quindi la norma contrattuale non specifica da quando decorra il permesso ed entro quanto tempo debba essere fruito, ma lo precisa, in via generale per i dipendenti pubblici e privati, il DM 21.07.2000 n. 278, stabilendo che i dipendenti hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno, da utilizzarsi entro sette giorni dal decesso. Tuttavia, tale limite è applicabile solo allorché il dipendente benefici dei tre giorni annuali stabiliti dal DM n. 278/2000, che possono essere riconosciuti solo se non previsti dal CCNL. 

Pertanto, in considerazione che è previsto dal CCNL/2007, il permesso per lutto può essere fruito con una decorrenza che può essere spostata anche di alcuni giorni rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo. L’ARAN in un passato quesito riguardante questi permessi, ha, infatti, ritenuto che l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. 

Pertanto, anche se il contratto non pone esplicitamente un limite di tempo entro il quale deve essere fruito, laddove sia necessaria la fruizione posticipata legata a motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, questa dovrà avvenire in un periodo di tempo ragionevolmente congruo: la valutazione è affidata, necessariamente, al dirigente scolastico.

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