Garanzia definitiva … di fantasia
Talvolta la norma richiede agli operatori economici (OO.EE.) di presentare una garanzia finanziaria nel fornire alla stazione appaltante beni o servizi. Beneficiari di queste garanzie sono le Stazioni Appaltanti/Scuole che vengono così coperte dall’eventuale rischio di inadempimento dell’operatore economico, quale ad esempio significative carenze nell’esecuzione del contratto e/o mancata consegna della merce, etc..
Il Codice degli appalti all’art. 53 comma 1 esclude l’obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti prevedendo espressamente che: “la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106” all’operatore economico.
Anche in ordine alla garanzia definitiva il comma 4 prevede un ulteriore alleggerimento stabilendo che “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti…”. In considerazione dell’esigenza di semplificazione delle procedure ANAC, con parere del 26.9.2024, ha evidenziato che il richiamato comma 4 dell’art. 53 non stabilisce vincoli né preclusioni in ordine ai motivi per giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva.
In sintesi, la garanzia provvisoria non si richiede e quella definitiva, per esigenze di semplificazione, si può non richiedere …
Sembrava tutto chiaro, ma … qualcuno si è inventato una nuova garanzia: quella sull’anticipo di cassa. Infatti, da una serie di quesiti giunti in redazione abbiamo appreso che un noto esperto/consulente, suggerisce alle scuole di richiedere agli OO.EE. questa ulteriore garanzia (!!!), al fine di garantire l’eventuale anticipo di cassa effettuato in sede di liquidazione fattura.
In redazione pensavamo che fosse uno scherzo o di aver capito male, invece è proprio così: la creatività di qualche noto esperto non conosce limiti.
A questo punto ci pregiamo di segnalare che l’indicazione data è puramente fantasiosa, non supportata da alcuna norma, quindi illegittima: l’unica garanzia prevista (ma non necessariamente obbligatoria) è quella definitiva di cui all’art. 53 d.lgs.36/2023.
Peraltro, l’eventuale richiesta di garanzia definitiva deve essere indicata nella decisione di contrarre, deve essere presentata dall’operatore economico prima della stipula e, da ultimo, la garanzia definitiva deve essere svincolata dalla stazione appaltante al rilascio del certificato di regolare esecuzione (collaudo).
Speriamo che la creatività di qualcuno venga messa a freno dal buon senso delle scuole.