… e cosa accade se non pago la fattura, nonostante la cassa capiente?
… ci saranno problemi: oramai è certo, la normativa lo prevede in maniera inderogabile.
Il primo immediato problema sono gli interessi di mora, che la PA/Scuola deve pagare direttamente e certamente non a carico del bilancio ma del responsabile. È utile precisare che poi ci sono gli interessi legali, attualmente del 2,50% (art. 1284 c.c.).
Con Comunicato 29 luglio il MEF informa che il tasso è al 4,25%, al quale vanno aggiunti ulteriori 8 punti percentuali per un tasso moratorio totale di 12,25% da applicare ai ritardati pagamenti sino al 31 dicembre 2024 (poi varia). Inoltre, gli operatori economici hanno diritto anche alla compensazione nella misura fissa di € 40 per le spese di recupero per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, nonché a ogni ulteriore rimborso per eventuali costi aggiuntivi (Tribunale Bologna, Sent. n.1566 del 19.07.2023).
Per giustificare un pagamento oltre i 30 giorni è poi impossibile rifiutare la fattura elettronica nei casi in cui possa essere corretta mediante la procedura di variazione delle note di credito. Nell’invio della notifica di rifiuto al SdI che, a sua volta, la inoltra al fornitore è obbligatorio indicare una motivazione del rifiuto tra quelle previste, che sono molto molto circoscritte. Qualora la motivazione sia mendace, carente o illogica il dirigente scolastico (responsabile della spesa art. 15 co. 6 DI 129/2018) può essere chiamato a risponderne.
Non è neppure legittimo il pagamento oltre i 30 giorni nel caso di una ipotetica temporanea scopertura di competenza: la Circ. RGS n. 36/2024 ritiene illegittime le cause derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo. In altre parole, non è legittimo il pagamento oltre i 30 giorni per mancata anticipazione di cassa, in caso di cassa capiente. Naturalmente il dirigente, responsabile della spesa, deve predisporre una determina di autorizzazione dell’anticipo di cassa. Nel caso in cui il direttore, ancorché in presenza di determina, si rifiuti di pagare la fattura all’operatore economico in anticipazione di cassa, gli eventuali interessi moratori sono posti a carico del direttore anziché del dirigente.
È opportuno riflettere sulle conseguenze della mancata autorizzazione all’utilizzo di adeguate anticipazioni di cassa in attesa dei trasferimenti dei fondi e/o dell’eventuale conseguente scorretto rifiuto della fattura elettronica.
Con la recente Sentenza n. 21 del 26.02.2024 della Corte dei Conti, sez. giur. Marche, il sindaco, gli assessori ai lavori pubblici e al bilancio di un Comune sono stati condannati per danno erariale a seguito della corresponsione di interessi moratori a un operatore economico, dovuti a causa del pagamento di una fattura oltre i 30 giorni.