Attività del lavoratore in stato di malattia
Le attività che può legittimamente effettuare il lavoratore dipendente in malattia sono un argomento spinoso, affrontato da due recentissimi provvedimenti della Cassazione. In linea generale, entrambi ribadiscono il principio che il lavoratore può svolgere più o meno qualsiasi attività durante la convalescenza, purché questa non ritardi o pregiudichi la guarigione e non faccia sorgere il sospetto che la malattia sia simulata.
Rileva, quindi, la relazione tra l’attività svolta durante la convalescenza dal lavoratore e la patologia che gli impedisce di svolgere l’attività lavorativa: una patologia che rende impossibile al lavoratore, seppur temporaneamente, di prestare il proprio lavoro, non necessariamente gli può impedire di svolgere altre e diverse attività.
Ciò premesso, il primo provvedimento (Cassazione Ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024), conferma il licenziamento di un lavoratore che, durante la convalescenza, si è recato a giocare una partita di calcio del torneo regionale di prima categoria.
Secondo i giudici la condotta in questione ha violato gli obblighi di lealtà e correttezza nei confronti del datore di lavoro: simulando uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, il comportamento del lavoratore era diretto a godere non solo dell’assenza dal lavoro, ma anche del vantaggio indebito della partecipazione, in orario di lavoro, alla partita di calcio già programmata da tempo, che certamente implica uno sforzo fisico gravoso.
Secondo i giudici il dipendente ha quindi simulato la malattia o, comunque, non adempiuto al proprio dovere di trascorrere la convalescenza in maniera appropriata (a riposo), in quanto la partita di calcio è un’attività incompatibile con la malattia poiché ne ritarda la guarigione.
Gli Associati possono leggere la Cassazione, Ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024.