Dsga Tra Opportunità Soppresse e Timori di Responsabilità.
Chi ha paura del lupo nero
Tabella – Area D – Profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi
[…] Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
I tre CCNL del Comparto Scuola, sottoscritti rispettivamente il 26.05.1999, il 24.07.2003 e il 29.11.2007 alla Tabella A, nel profilo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, riportano integralmente e senza nessuna modifica l’enunciato citato sopra.
Dal 26.05.1999 al 17.01.2024 alcuni Direttori dei servizi generali ed amministrativi hanno potuto svolgere le importanti attività esposte sopra, incaricati dagli USR, operanti ad un livello territoriale sufficiente per rilevare e pesare la specifica specializzazione professionale richiesta.
Con l’ultimo CCNL i direttori, come il corrispondente personale delle altre PP.AA., vengono inquadrati secondo la previsione dell’art.52, comma 1bis, d.lgs. 165/2001 … ma dall’incarico vengono espunte le attività che per 25 anni i direttori (qualificati e specializzati) hanno potuto e non dovuto, svolgere con incarico dell’USR e talvolta del Ministero.
Chi ha paura del lupo nero?
Dipendenti che temono possa essere loro affidato l’onere/onore di svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi (ancorché senza le specifiche competenze ed abilità richieste)?? Perché un direttore qualificato non potrebbe, invece, studiare un piano completo e non improvvisato di formazione per gli ATA e coordinare un gruppo di suoi pari per il processo attuativo regionale???
Chi per un contenzioso tra dipendenti (esempio DS e DSGA) debba affrontare un controllo al programma annuale da parte di un attempato ispettore, un tempo docente di latino e greco, non sarebbe rassicurato se l’incarico ispettivo potesse essere affidato ad un direttore qualificato e specializzato che abbia contezza della materia??
Questi incarichi erano assegnati senza l’erogazione di alcun compenso in quanto parte della declaratoria delle mansioni, ma conferendo ai direttori un’apprezzabile autorevolezza.
La prima versione del format per l’incarico di D.S.G.A. conteneva la lettera h), che recitava:
h) svolge ogni ulteriore attività attribuita dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, attività di studio ed elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale; incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione del personale.
Sembra però che la lettera h) sia stata soppressa nel format ufficiale È facile notare che sarebbe bastato aggiungere un PUÒ dopo h) per ritornare ad una situazione che era assolutamente consolidata e non ha dato adito ad alcun contenzioso… nessuno lo sapeva??
In un Ministero che si chiama dell’Istruzione e del Merito è difficile capire per quale motivo questi incarichi, possibili ma non obbligatori, siano stati soppressi anziché prevedere di poterli concedere a chi desideri mettersi in gioco per una crescita professionale.