Ancora due Circolari RGS sulla riduzione dei tempi di pagamento delle PP.AA.

La milestone M1C1-72-bis PNRR prevede una serie di interventi volti ad accelerare il  miglioramento dei tempi di pagamento delle PP.AA. per conseguire i target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026. Alcuni di questi interventi, che richiedevano l’adozione di una norma primaria, hanno trovato attuazione con l’art. 40 D-L n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”; altri interventi, prevalentemente rivolti a qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, sono prima oggetto della Circ. n. 15 del 5.04.2024  emanata dalla RGS.

La Circolare RGS n. 15  del 5 aprile 2024, “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni […]”, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento. In particolare, in considerazione che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, ad eccezione degli enti del comparto sanitario e di alcune imprese pubbliche, l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata. 

In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A., i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

Con successiva Circolare RGS n. 17 del 9 aprile 2024, nell’ambito della Riforma 1.11 del PNRR fornisce una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti. Tra questi, validi per tutte le PP.AA./scuole, si evidenziano:

  • la comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati, avendo cura di verificare che i pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema; 
  • la comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, aggiornando quanto prima le informazioni mancanti; 
  • la corretta implementazione della data di scadenza delle fatture. Si segnala che la Direttiva 2011/7/UE contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, stabilisce un termine di pagamento delle fatture emesse nei confronti di una P.A. pari a 30 giorni dalla data di consegna della fattura all’ente da parte del SDI, estensibile a 60 giorni solo nel settore sanitario. 

Gli Associati possono leggere la Circolare RGS n. 15  del 5 aprile 2024.

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