L’assenza ingiustificata in un giorno festivo non giustifica il licenziamento
Un’insegnante è stata licenziata all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal MIUR nel quale le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per 4 giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio”, come previsto dall’art. 55-quater, lett. b, d.lgs. n. 165/2001.
L’insegnante ha impugnato il licenziamento, senza però ottenere successo; alla fine la vicenda è giunta all’attenzione della Suprema Corte.
In particolare, la lavoratrice contesta l’assenza ingiustificata con riferimento a 3 dei 4 giorni indicati nel provvedimento sanzionatorio. Ripercorrendo la vicenda, che vedeva il susseguirsi di due certificati medici di malattia, lasciando scoperti i giorni di domenica e lunedì, la Cassazione sottolinea che “ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa”.
In altre parole “L’assenza dal servizio priva di valida giustificazione, che rileva ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, del d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo”.
Gli Associati possono leggere la Sentenza 4 aprile 2024, n. 8956 Cassazione Civile, Sez. Lav.