Lo sciopero è illecito se danneggia la produttività
L’esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.
Così la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024.
L’ordinanza n. 6787/2024 rappresenta un punto di riferimento importante per i diritti dei lavoratori e per le aziende, delineando con maggiore chiarezza i limiti e le condizioni di legittimità dello sciopero. Attraverso questo pronunciamento, la Corte di Cassazione ribadisce la centralità del diritto di sciopero come strumento di tutela e negoziazione collettiva, sottolineando al contempo la necessità di bilanciare tale diritto con la continuità e l’efficienza dell’attività imprenditoriale.
La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: lo sciopero è considerato legittimo anche quando arreca danno alla produzione dell’azienda, purché non comprometta la sua produttività globale. Il danno alla produzione, infatti, è intrinsecamente legato alla natura dello sciopero, mirato a esercitare una pressione sull’azienda per rivendicare diritti o miglioramenti delle condizioni lavorative. Secondo la Cassazione, lo sciopero diventa illecito solo quando le modalità adottate dai lavoratori impediscono all’imprenditore di proseguire la sua attività economica, ad esempio rendendo gli impianti inutilizzabili per lunghi periodi.
Gli Associati possono consultare l’Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.