Lavoro agile e da remoto per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici

L’evoluzione del panorama lavorativo post-pandemia da COVID-19 ha visto un aumento significativo del lavoro da remoto. Nel corso della fase critica della pandemia, quasi 9 mln di lavoratori hanno adottato la modalità di lavoro da remoto, rendendo necessario individuare un equilibrio tra la flessibilità offerta ai dipendenti e il controllo necessario per garantire la produttività e il rispetto delle normative.

Nella P.A./Scuola la partita del diritto al lavoro agile dei fragili si è conclusa il 31 dicembre 2023. A fischiare la fine è stata la mancata proroga della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio del 2023 che prevedeva il dovere di garantire lo smart working integrale ai lavoratori fragili, fermo restando l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale. 

Il titolo III del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio regolamenta il lavoro a distanza: il diritto del lavoratore deve coniugarsi con la certezza di assicurare il servizio.

I destinatari del lavoro a distanza, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, sono individuati nel  amministrativo delle scuole (art. 10).  Il lavoro a distanza a scuola si articola in due diverse modalità: il lavoro agile e il lavoro da remoto. 

Il lavoro agile (legge n. 81/2017) è una delle due possibilità di effettuare la prestazione lavorativa, per processi e attività di lavoro preventivamente individuati dalle amministrazioni. È fondata sul contemperamento degli interessi: conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa per la PA/Scuola garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile al lavoratore (art. 11). 

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutto il personale tecnico e amministrativo, a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. L’amministrazione faciliterà l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, previo confronto ai sensi dell’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).

Il lavoro da remoto con vincolo di tempo assegna al lavoratore i medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono contemporaneamente garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni generali/pattizie per il lavoro svolto presso l’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. Il lavoro da remoto è realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione (art. 16).

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