Non c‘è diritto all’anonimato in consiglio d’istituto

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto, con la sentenza n. 324/2024 del 23 febbraio 2024, ha stabilito che non esiste un diritto all’anonimato per le dichiarazioni rilasciate durante le riunioni del consiglio di istituto scolastico. La vicenda nasce dalla richiesta di una società di ottenere la copia del verbale di una riunione del consiglio di istituto, in cui erano state espresse opinioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’azienda. Inizialmente, l’istituto ha fornito una versione censurata del verbale, escludendo i nomi di chi aveva fatto tali dichiarazioni, ma di fronte all’insistenza della società per una copia completa, la scuola ha rifiutato, citando l’opposizione degli interessati basata sulla tutela della privacy.

Il Tar ha ritenuto questa decisione errata, sostenendo che la società aveva il diritto di conoscere i nomi per poter difendere le proprie posizioni legalmente. La sentenza enfatizza che non ci sono basi legali che proteggono la riservatezza delle dichiarazioni fatte dai membri del consiglio di istituto nell’esercizio delle loro funzioni, in quanto l’attività dell’organo deve essere trasparente e pubblica. La legge non prevede eccezioni alla pubblicità delle riunioni che giustifichino l’anonimato, nemmeno per proteggere l’esercizio imparziale dell’amministrazione o per evitare condizionamenti esterni.

Pertanto, l’opposizione di un membro del consiglio al rilascio delle informazioni contenenti il suo nome non è considerata valida per negare la copia del verbale richiesta, a meno che non vi siano specifiche disposizioni legali che lo giustifichino. La decisione del Tar ribadisce l’importanza della trasparenza e della pubblicità nell’ambito delle funzioni esercitate dagli organi rappresentativi delle istituzioni scolastiche.

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