TFS Statali, fumata nera dalla RGS
Il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici viene liquidato dopo 12 mesi dalla pensione e dopo 24 mesi se il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni del lavoratore (art. 3, comma 2, decreto-legge 79/1997). I tempi si allungano ancora di più in caso di pensione anticipata con formule come Quota 100-102-103.
Nella sentenza 159/2019 la Corte Costituzionale aveva rivolto al Legislatore un monito circa “l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione dell’intera materia”.
Con la sentenza 130/2023 veniva dichiarato in contrasto con i diritti costituzionali il pagamento ritardato della liquidazione ai dipendenti pubblici per violazione del diritto del lavoratore: “spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.”. Peraltro, il principio di giusta retribuzione “si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione”.
È un chiaro invito della Consulta al Legislatore perché intervenga sanando il vulnus rilevato, a cui si aggiunge la richiesta INPS di provvedere a risolvere.
L’INPS calcola che l’importo medio lordo del TFS dei dipendenti pubblici che raggiungono la pensione di vecchiaia o i limiti di servizio è pari 82.400 euro. Costi troppo elevati che rendono impossibile l’attuazione di correttivi, neppure in modo graduale.
La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) risponde che non ci sono i margini economici per anticipare a tre mesi, invece di un anno, il pagamento della prima rata del TFS, né di innalzare l’importo da 50mila euro a 63.600 euro: il costo annuo sarebbe di 3,8 miliardi solo per il 2024.
Ne consegue la richiesta della RGS, inviata alla Commissione Lavoro della Camera, di non dare seguito alle proposte di legge migliorative dell’attuale disciplina.
Prima o poi il Parlamento dovrà intervenire!!!
Gli Associati possono consultare la Sentenza n. 130 del 28.06.2023 della Corte Costituzionale.