Corte di Giustizia UE: le ferie non godute vanno pagate al pensionamento

È contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, al pensionamento non riconosce al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. Pertanto, il dipendente pubblico, che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un‘indennità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la Sentenza emessa il 18 gennaio 2024, causa C-218/22. 

Il funzionario di un Comune italiano si è dimesso volontariamente per il prepensionamento e ha richiesto un’indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute durante il periodo lavorativo.

Il Comune si è rifiutato,  facendo riferimento alla normativa italiana (art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012;Direttiva Funzione Pubblica 26.11.2020), che non riconosce il diritto a un’indennità finanziaria in luogo delle ferie non godute, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi della direttiva del 2003/88/CE del 4 novembre 2003, la Corte di Giustizia UE ha confermato che il diritto dell’Unione si oppone a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ha ricordato, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.

Secondo la Corte di Giustizia UE l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore di lavoro accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere i giorni alla fine di un predefinito periodo.

La sentenza è rilevante perché fissa un principio esplicito: la normativa europea “osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro”(articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88).

Gli Associati possono leggere la Sentenza emessa il 18 gennaio 2024, causa C-218/22 della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

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