Certificazione di parità di genere e avvalimento premiale
Il caso trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza 11.04.2025, n. 3117 è un po’ lontano dagli affidamenti diretti delle scuole, ma è interessante perché si esprime sul punteggio premiale relativo alla Certificazione di parità di genere, di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice di pari opportunità tra uomo e donna).
La Certificazione della parità di genere è un riconoscimento volontario che attesta l’adozione, da parte di un’azienda, di politiche e pratiche volte a promuovere l’uguaglianza di genere nel luogo di lavoro. Questo processo valuta e verifica l’impegno dell’organizzazione nel garantire pari opportunità, equità salariale, e un ambiente di lavoro inclusivo per tutti i dipendenti, indipendentemente dal genere. In dettaglio, la certificazione della parità di genere si basa su standard specifici (UNI/PdR 125:2022), che stabiliscono i criteri per la valutazione di sei aree principali: cultura e strategia aziendale, governance, processi HR, equità salariale, conciliazione vita-lavoro, e prevenzione di discriminazioni e molestie.
Attualmente il possesso della Certificazione di genere comporta vantaggi: le aziende certificate possono beneficiare di esoneri contributivi, punteggi premiali in bandi pubblici, e un miglioramento della propria reputazione.
Il punto centrale della controversia affrontata dal Consiglio di Stato riguardava la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per il requisito della parità di genere. Secondo l’appellante, il nuovo Codice dei contratti consente un uso più ampio dell’avvalimento, anche per requisiti non strettamente “qualificanti”, ma legati al miglioramento dell’offerta (punteggio premiale della certificazione di parità). Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, tale ricostruzione non tiene conto della lex specialis, cioè del primato delle disposizioni contenute nella legge speciale di gara. Il Disciplinare, infatti, era chiaro: vietava l’avvalimento per i criteri della parità di genere … ma non solo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali regole non erano mai state impugnate dall’appellante.
Concludendo, quando le regole di gara sono chiare e non vengono contestate, esse vincolano tutti … anche se riguardano la certificazione di parità: i concorrenti, la stazione appaltante e lo stesso giudice.
Gli Associati possono consultare la Sentenza Consiglio di Stato del 11.04.2025, n. 3117.