La sostituzione del DSGA
La domanda è se il DS può sostituire il DSGA assente per meno di 15 giorni ai sensi del vigente CCNL 18.01.2024.
L’art. 57 del CCNL 18.01.2024 ha nuovamente disciplinato la sostituzione del DSGA.
In particolare, il comma 1 prevede la sostituzione c.d. “breve” nel caso in cui il DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque per una assenza di durata tale da compromettere il corretto funzionamento della scuola. Questa tipologia di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse tutte le proroghe.
L’orientamento applicativo dell’ARAN n. 33078 apre alla possibilità di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando, ovviamente, di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola.
Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ad altro personale in servizio presso la scuola ed inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze (art. 57, comma 1, CCNL 18.01.2024).
È fatta salva l’eventuale valutazione che tale assenza, talvolta lievemente superiore al limite previsto dal contratto, sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.