Lavoro a distanza e lavoro straordinario
Il lavoro a distanza, ormai consolidato anche nel settore pubblico, rappresenta una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa. Il Titolo III del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca disciplina espressamente tale istituto per il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, degli enti di ricerca, delle università e dell’AFAM, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro e le mansioni svolte.
È importante distinguere lavoro agile e lavoro da remoto, entrambi trattati nel CCNL ma con differenze sostanziali:
- Il lavoro agile (artt. 11-15) è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro senza vincoli di orario o luogo, articolata per fasi, cicli e obiettivi. Può svolgersi parzialmente in presenza e parzialmente a distanza, con accordi individuali e margini di autonomia organizzativa.
- Il lavoro da remoto (art. 16) implica invece un vincolo di tempo e il rispetto dell’orario di lavoro. Si configura come una modifica del luogo di svolgimento della prestazione, che si realizza interamente fuori dalla sede di servizio, presso un luogo idoneo concordato, spesso il domicilio del dipendente (telelavoro domiciliare).
Il lavoro da remoto, regolato dall’art. 16, prevede che la prestazione sia svolta con vincolo orario, in un luogo diverso dall’ufficio, con dispositivi messi a disposizione dall’amministrazione. Il dipendente ha gli stessi diritti e doveri di chi lavora in presenza, incluso il diritto a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 16 specifica che, al lavoro da remoto, si applicano alcune disposizioni previste per il lavoro agile (artt. 13, 14 e 15), escludendo:
- l’art. 13, comma 1, lett. e) (fasce di contattabilità);
- i commi 4 e 5 dell’art. 14, che vietano il lavoro straordinario in modalità agile e riconoscono il diritto alla disconnessione.
Questa esclusione ha una rilevanza concreta: mentre nel lavoro agile non è ammesso il lavoro straordinario, nel lavoro da remoto – essendo soggetto agli obblighi dell’orario di lavoro – è possibile effettuare lavoro straordinario, anche se svolto interamente da casa, anche riferito a progetti specifici e debitamente autorizzato. In questi casi, il dipendente ha diritto alla relativa retribuzione.
Grazie alla lettura combinata dell’art. 16, comma 6, e dei commi 4 e 5 dell’art. 14, emerge chiaramente che il lavoro da remoto, pur condividendo alcune caratteristiche con il lavoro agile, mantiene un regime giuridico e retributivo autonomo, più vicino al lavoro in presenza. Questa interpretazione consente di riconoscere legittimamente il lavoro straordinario effettuato da remoto, a differenza di quanto previsto per il lavoro agile.