Principi di risultato e di fiducia

Il Consiglio di Stato spiega ancora una volta come vanno interpretate le indicazioni poste alla base del nuovo codice: stop al formalismo, senza azzerare le regole.

Il possesso delle certificazioni di qualità per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, qualificabile in base alle previsioni della legge di gara come requisito di esecuzione, non deve essere necessariamente dimostrato al momento della partecipazione alla gara. Di conseguenza, non può essere escluso il concorrente che in sede di gara abbia dichiarato di essere “in attesa” del rilascio di tali certificazioni, in coerenza con quanto consentito dalla documentazione di gara.

Questa è la conclusione del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 7875 del 01.10.2024.

Il principio del risultato “costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere delle PP.AA. stazioni appaltanti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare.

Il principio della fiducia porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (art. 2 d.lgs. n. 36/2023).

In questo caso la prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali (rilascio “formale” di un certificato), deve essere valorizzata in applicazione del principio del risultato.

Gli Associati possono consultare la Sentenza n. 7875 del 01.10.2024 Consiglio di Stato.

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