Piattaforme Digitali Appalti: obbligo di oscuramento dati sensibili
Con il parere n. 165 del 30 gennaio 2025 l’Anac ha chiarito come bilanciare la trasparenza con la tutela della privacy nei procedimenti di accesso agli atti di gara, aspetto molto interessante anche se la quasi totalità delle scuole sono attualmente tenute a svolgere procedure semplificate di affidamento diretto.
L’art. 36 d.lgs. 36/2023 prevede che i dati sensibili contenuti negli atti (offerte, verbali, assegnazione dei contratti pubblici) vengano oscurati prima della pubblicazione sulle piattaforme digitali di e-procurement. La stazione appaltante deve, inoltre, considerare le eventuali richieste di riservatezza in fase di pubblicazione per proteggere segreti tecnici e commerciali, innovazioni o progetti coperti da diritti di proprietà industriale (art. 35, comma 4, d.lgs.36/2023). Quindi, già nella fase di presentazione delle offerte, l’amministrazione è responsabile di valutare se le informazioni indicate dai partecipanti debbano essere rese accessibili integralmente o solo parzialmente.
Gli operatori economici possono chiedere l’accesso agli atti oscurati, ma devono dimostrare un interesse concreto e prevalente rispetto alla protezione della privacy. Se la richiesta viene negata, possono attivare la tutela giurisdizionale.
Per i dati oscurati opera comunque l’esclusione dell’Accesso Civico Generalizzato: infatti, il RUP ha già valutato e bilanciato a monte le esigenze di trasparenza e riservatezza nella pubblicazione degli atti.
In sintesi, l’Anac sottolinea che la pubblicazione degli atti deve avvenire con criteri di selezione rigorosi, in partenza evitando la divulgazione di dati personali che potrebbero consentire l’identificazione di persone fisiche. La riservatezza è un principio normativo tutelato sia per l’accesso documentale (art. 24 della legge 241/1990) sia per l’accesso civico generalizzato (art. 5 bis del d.lgs. 33/2013).