Non sono utilizzabili le mail istituzionali dei dipendenti delle PP.AA.
Al centro del dibattito è la disposizione del CCNQ del 30.11.2023, che ha introdotto l’obbligo per le PP.AA. di fornire, su richiesta delle OO.SS. titolari del diritto di affissione, l’elenco degli indirizzi mail istituzionali del personale dipendente. La Circ. Aran n. 1 del 20.11.2024 ha ribadito i contenuti del CCNQ, mettendo in discussione le modalità tradizionali di comunicazione sindacale nel contesto scolastico, proprio nel corso della procedura del rinnovo delle Rsu.
Questa previsione ha però incontrato un deciso stop da parte del Garante Privacy che, con nota del 25 marzo 2024 (prot. 36986), ha chiarito come la consegna degli elenchi e-mail del personale scolastico dipendente costituisca una comunicazione di dati personali ammissibile solo se prevista da specifica norma di legge…ma non esiste.
Il mancato contratto di interpretazione autentica delle OO.SS. sull’argomento è stato seguito dall’ulteriore nota del Garante Privacy n. 126839 del 29 ottobre 2024: ha ribadito che i dirigenti scolastici hanno il dovere di vigilare e garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Una comunicazione efficace con i lavoratori è un elemento fondamentale per garantire la partecipazione democratica al processo elettorale, ma sembra registrarsi una significativa disomogeneità nell’interpretazione e nell’applicazione delle regole tra i diversi istituti scolastici.
Un quadro complicato che avrebbe meritato più attenzione!