Il piano delle ferie ATA entro aprile???

È subito opportuno precisare che l’obbligo è per il personale delle Funzioni Centrali, sancito nel contratto per il triennio 2022/2024. In particolare, i dipendenti del comparto sono obbligati a pianificare le ferie entro il 30 aprile e l’invito è quello di concordarle con i propri responsabili, rispettando la scadenza diventata ora una condizione imprescindibile.

L’introduzione di un termine chiaro per la pianificazione potrebbe essere vantaggiosa per la P.A., consentendo infatti una distribuzione più uniforme del personale e una programmazione migliore, oltre che più semplice, evitando picchi di assenze nei periodi critici, come le festività. 

Tuttavia, dal punto di vista del personale, questa misura potrebbe risultare poco flessibile.

L’inderogabilità del diritto alle ferie è finalizzata a consentire al dipendente di recuperare le energie psicofisiche, a tutela della salute e della personalità complessiva. Di conseguenza, rappresenta un’obbligazione per il datore di lavoro, vincolandolo all’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.). 

In un recente parere l’Aran sottolinea che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del divieto di monetizzazione delle ferie (art. 5, comma 8 d.l. n. 95/2012) è onere della scuola vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei dipendenti e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti. In sintesi, l’ARAN suggerisce alle scuole di non limitarsi a sottrarre automaticamente le ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali: prima di poterle azzerare deve, invece, dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di mettere il lavoratore effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE/2018, causa C-684/16, pp. da 45 a 47). 

Il datore di lavoro/dirigente, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire all’interessato l’apporto del riposo e del relax cui sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50). Per gli ATA il direttore ha l’obbligo contrattuale di redigere un piano ferie almeno entro metà giugno, coordinandosi con il dirigente scolastico per l’autorizzazione delle ferie agli ATA (art. 55 comma 4 CCNL 18.01.2024). 

Nel proseguo, il direttore monitora le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il diritto al godimento delle ferie. 

Non è escluso che in futuro anche altri comparti si debbano adeguare alla scadenza di aprile: il contratto Funzioni Centrali spesso, per alcuni aspetti, fa da battistrada.

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