Conversione del “Milleproroghe”, novità per le scuole
È stata pubblicata la legge 21.02.2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.12.2024, n. 202, c.d. “Decreto Milleproroghe”, che prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi. La legge, che si compone attualmente di 32 articoli, (erano 22 nel decreto-legge) introduce una serie di proroghe normative su temi strategici come Pubblica Amministrazione, assunzioni, scuola, salute, sport, turismo, editoria e altri settori rilevanti.
Segnaliamo le seguenti di interesse per le scuole:
- estesa al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC) (art. 3, comma 7), valido per tutte le PP.AA.;
- posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli Enti del Terzo settore (art. 3, comma 10), spesso partner delle scuole in progettazioni sociali;
- adeguamento alla normativa antincendio dell’edilizia scolastica (commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, art. 5). In particolare, il comma 4-ter differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy).Il comma 4-quater stabilisce l’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Il comma 4-quinquies proroga al 31 dicembre 2025 l’adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici;
- fissati nuovi termini per la revisione delle macchine agricole immatricolate fino al 31.12.2019 (art. 19, comma 1-ter), aspetto importante per gli Istituti Agrari.