Notifica in tempo reale dell’avvenuta visita di controllo

Torniamo a parlare delle visite fiscali per una novità: la notifica in tempo reale dell’avvenuta visita di controllo.

Nel 2024 sono cambiati gli orari di reperibilità per le visite fiscali ai dipendenti pubblici in malattia: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi), equiparandole a quelle già in vigore per i lavoratori privati. 

Lo ha reso noto l’INPS, con il messaggio n. 4640 del 22.12.2023, che ha recepito la sentenza TAR n. 16305/2023 con cui è stata bocciata la differenza tra regole nel pubblico e nel privato. 

Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Per il personale del comparto Scuola è il dirigente scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, d.lgs. n. 165/2001). È necessario che il dipendente garantisca la reperibilità in specifiche fasce orarie per poter consentire la visita di controllo da parte del medico dell’INPS, la cosiddetta “visita fiscale”.

Esiste ora un’applicazione che può migliorare questo processo: si tratta di App IO, il supporto digitale anche per le comunicazioni relative alle certificazioni di malattia e alle visite mediche di controllo. L’INPS ha messo a disposizione una applicazione che consente di ricevere notifiche in tempo reale non solo sull’invio del certificato di malattia, ma anche sugli esiti delle visite fiscali, per renderle più trasparenti, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

Ogni volta che il medico invia il certificato di malattia in modalità telematica all’INPS, il lavoratore riceve una notifica sull’app. In questo modo, è possibile verificare in tempo reale la correttezza dei dati, accedendo al servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici”.

Ma la vera innovazione riguarda le visite fiscali: nel caso in cui sia stata effettuata una visita medica di controllo, ai lavoratori viene ora inviata una comunicazione dell’avvenuta visita, con l’invito ad accedere allo “Sportello del cittadino per le visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito.

Ci sono, comunque, dei casi di esonero per il dipendente della P.A. indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia provocato una menomazione unica o plurima, classificata nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al dPR n. 834/1981, o patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto;
  • stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
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