Corsi e ricorsi storici: i flussi di cassa
L’art. 6 del D.L. 19.10.2024, n. 155 prevede che le PP.AA. di cui all’art.1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, tra cui sono annoverate anche le scuole, entro il 28 febbraio di ciascun anno adottino un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento.
Da oltre dieci anni molte PP.AA. producono la documentazione appena citata per rispondere alle necessità della gestione di competenza/cassa e dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Per la scuola quest’ultimo aspetto è demandato ad apposito successivo provvedimento dal D.I. 129/2018. Per quanto riguarda la cassa, invece, il Regolamento stabilisce che la gestione finanziaria si svolge in base al Programma Annuale in termini di competenza; “della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.” (art.4 co.1 D.I.129/2018).
Lunedì u.s. abbiamo pubblicato la new “Manovra di bilancio 2025 … con qualche sorpresa per la scuola”, nella quale abbiamo riportato di ulteriori verifiche che svolgeranno i Revisori dei Conti delle scuole, sulla base delle indicazioni del MIM d’intesa con il MEF.
La legge di bilancio 2025 in bozza definisce i compiti ulteriori dei Revisori, come finalizzati ad una migliore allocazione delle risorse disponibili. Si può ipotizzare che i Revisori debbano verificare e monitorare proprio i flussi di cassa e il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi. Su richiesta formulata dal MIM, il MEF sarà autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa, per far fronte alle erogazioni in favore alle singole scuole che abbiano attestato l’esigenza di liquidità. Si parla, pertanto, di liquidità, cioè di cassa che dovrà dimostrarsi incapiente a provvedere al pagamento degli operatori economici.
Sembra un ritorno al passato!!!
Nel lontano e.f.1999, ai sensi dell’allora legge finanziaria, sono stati determinati specifici criteri e modalità di erogazioni di cassa e di attuazione di un monitoraggio. Al tempo, la giacenza di cassa non poteva essere superiore al 30% del volume complessivo dei pagamenti da effettuare dalle scuole. A mano a mano che venivano pagate le fatture e calava la cassa i Provveditorati procedevano al reintegro della cassa sempre entro il 30%. Avveniva previa richiesta delle singole scuole, corredata da una dichiarazione dell’istituto cassiere, attestante l’ammontare delle disponibilità liquide residue. I dati venivano inseriti nel SIMPI e a seguire confluivano alle Ragionerie Generali dello Stato.
La gestione dei flussi di cassa è indipendente dalle questioni di competenza … ma sommando il fatto che le scuole già rilevano digitalmente i flussi finanziari mensili su SIDI e/o utilizzano Siope+ non risulta essere un’operazione così complessa. La predisposizione di questi strumenti consentirà però di risolvere i problemi di liquidità, laddove impediscono la liquidazione delle fatture agli operatori economici entro i tempi normativamente previsti (30 gg).
Restiamo comunque in attesa di conoscere l’evoluzione delle decisioni del Ministero.