Solo l’essenziale nella comunicazione di convocazione dei genitori

… perché ciò che eccede viola la privacy. 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha enunciato e ribadito il principio della “minimizzazione”, per cui fin dalla fase di redazione degli atti, pur nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non devono essere inseriti dati personali eccedenti, non pertinenti, non indispensabili, ad esempio, nei verbali di tutti gli scrutini.

Collegati agli scrutini sono i colloqui con i genitori o facenti le veci. Anche la convocazione dei genitori deve rispettare alcune precauzioni e si deve fare bene attenzione al mezzo usato e a interloquire con il destinatario corretto.

Che si tratti di una semplice telefonata, di una comunicazione di posta elettronica o di un fonogramma bisogna essere sicuri di non inviare informazioni a interlocutori sbagliati (la babysitter che una volta è venuta a prendere i bambini, la zia, la compagna (?)). È opportuno ed utile decidere con cura, come ha più volte sottolineato il Garante della Privacy.

Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle scuole di regolare e modulare tale modalità di “riconoscimento”, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza, di questi tempi anche crittografati.

Medesima cautela va osservata per il contenuto della comunicazione, che deve essere limitato alla mera convocazione per una data determinata.

Se, infine, si effettuassero videochiamate, occorrerebbe essere certi che siano presenti solo le persone autorizzate/convocate, così come deve avvenire nei colloqui in presenza nei locali della scuola.

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