Fraudolenta elusione del meccanismo di rotazione

La rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile”, come abbiamo ricordato nelle due precedenti news, anche a tutela della concorrenza. Non è quindi ammissibile l’elusione fraudolenta della rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023) tramite la presentazione di un’offerta (e l’aggiudicazione) ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell’impresa uscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell’impresa precedentemente aggiudicataria.

A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza 8 luglio 2024, n. 2476, respingendo il ricorso di un operatore aggiudicatario di una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio, successivamente escluso dalla stazione appaltante.

Con la delibera ANAC del 6 dicembre 2023, n. 567 l’Autorità Anticorruzione ha identificato elementi comprovanti l’elusione del principio di rotazione:

  • l’operatore è un’impresa neocostituita, interamente posseduta e amministrata da un soggetto socio del gestore uscente, nonché legata da vincoli familiari con l’altro socio ed amministratore unico di tale seconda società;
  • l’offerta tecnica replica in larga parte i contenuti dell’offerta presentata dal gestore uscente nella precedente procedura;
  • l’operatore economico fa interamente affidamento sui requisiti e sulle capacità del gestore uscente, tramite avvalimento.

In particolare, la delibera ANAC ha confermato che nel caso in discussione si era in presenza di un’elusione fraudolenta del meccanismo di rotazione in quanto l’invito (senza giustificazione) e l’aggiudicazione ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell’impresa uscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell’impresa precedentemente aggiudicataria, rappresentavano una pluralità di indizi tali da ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.

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