Sopra i 5.000 euro l’inderogabilità del principio di rotazione
Il d.lgs. n. 36/2023 riserva un articolo specifico al principio di rotazione (art. 49) in cui ribadisce l’attualità del principio per la sottosoglia, in parte riprendendo (in parte innovando) alcuni profili significativi già previsti dalla previgente disciplina.
L’art. 49 impone il rispetto del principio di rotazione nella fase dell’invito al contraente uscente, con lo scopo di evitare che, forte della conoscenza della prestazione da realizzare, possa facilmente prevalere sugli altri operatori economici (OO.EE.).
Non c’è limite però al reinvito degli OO.EE. non aggiudicatari: la rotazione, infatti, si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, gli OO.EE. che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.
È comunque concesso derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza dei presupposti richiesti dal comma 4, dell’art. 49 quali:
- la struttura del mercato,
- l’effettiva assenza di alternative,
- l’accurata esecuzione del precedente contratto.
In caso di richiesta di deroga al divieto, la scuola stazione appaltante deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno indotta a derogare al principio di rotazione. In assenza della contemporanea sussistenza dei requisiti del comma 4 è stabilito il divieto di reinvito e riaffidamento al contraente uscente, nel caso di due affidamenti consecutivi aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica.
ANAC afferma che il principio di rotazione costituisce un riferimento normativo inviolabile del procedimento di affidamento dei contratti sottosoglia e non può essere disatteso, se non nei casi eccezionali ed entro i limiti indicati dall’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36/2023: neppure l’urgenza giustifica la deroga al principio di rotazione (Parere ANAC n. 58 del 15.11.2023).
Infine, per favorire la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo minimo, il nuovo Codice ha innalzato fino a 5.000 euro la deroga al principio di rotazione.
Gli Associati possono consultare il Parere ANAC n. 58 del 15.11.2023.