Anche le assunzioni pubbliche sono annullabili
Ahimè, anche le assunzioni pubbliche sono annullabili: il pronunciamento della Cassazione riguarda l’assunzione di alcuni lavoratori socialmente utili, avvenuta in modo non conforme, vale a dire senza la necessaria copertura finanziaria e senza una adeguata programmazione.
Un gruppo di lavoratori LSU avevano iniziato a lavorare con contratti a tempo indeterminato per un consorzio; tuttavia, pochi mesi dopo, il consorzio aveva dichiarato nulli questi contratti, citando in particolare l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001. I lavoratori, opponendosi alla risoluzione dei loro contratti, avevano avviato una causa legale per ottenere la reintegrazione e il risarcimento dei danni, arrivando alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15422 del 3 giugno 2024, ha esaminato approfonditamente i motivi del ricorso presentato dai lavoratori. La Cassazione ha dovuto valutare se la decisione del consorzio di annullare i contratti fosse conforme alle normative vigenti in materia di assunzioni e stabilizzazione del personale nel pubblico impiego.
La Cassazione ha confermato che la mancanza di copertura finanziaria e l’assenza di una corretta programmazione delle assunzioni costituiscono motivi validi per dichiarare la nullità dei contratti di lavoro. In base all’art. 33 del d. lgs. n. 165/2001, ogni assunzione nel settore pubblico deve essere supportata da adeguate risorse finanziarie e deve rientrare nella pianificazione triennale del fabbisogno di personale.
Questa normativa mira a garantire la sostenibilità economica delle assunzioni e a prevenire eccessi di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche.