Sospensione delle ferie in caso di malattia???
Un dipendente ha chiesto e poi è stato autorizzato a fruire di un giorno di ferie. A ridosso di questa domanda di ferie autorizzata lo stesso dipendente ha comunicato alla scuola una assenza per malattia di 4 giorni, comprendente anche la giornata di ferie.
In questo caso la giornata di ferie deve essere sospesa o confermata?
È opportuno sottolineare che l’art. 36 della Costituzione stabilisce: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
È noto che l’inderogabilità del diritto alle ferie è finalizzata a consentire al dipendente di recuperare le energie psicofisiche, a tutela della salute e della personalità complessiva. Rappresenta, pertanto, un’obbligazione per il datore di lavoro/scuola, vincolandolo all’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.).
Tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore pubblico prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle stesse.
Per quanto concerne il settore scolastico l’art. 13, comma 13 del CCNL 29.11.2007, tuttora vigente, recita: “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.”
Ovviamente la scuola deve essere messa in grado di effettuare gli accertamenti necessari, grazie alla tempestività della comunicazione del dipendente.
Pertanto, quando ricorrano entrambe le circostanze (malattia documentata, per più di tre giorni) si può procedere alla sospensione delle ferie.