Certificazione Prevenzione Incendi: misure rafforzate per le scuole sprovviste
A fine dicembre 2015, il cd “Milleproroghe” rimandava all’anno successivo l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, e poi di anno in anno sino a dicembre 2022, rimandato a dicembre 2024. La norma che impone alle scuole di dotarsi del CPI risale al 1992, ben 32 anni fa, ed è il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, peraltro superato.
Nel portale unico dei dati della scuola sono stati rilasciati tutti i dataset divisi per categorie, ripensate e riorganizzate rispetto a quelle diramate negli anni scorsi. Ma i dati continuano ad essere preoccupanti: gli edifici scolastici privi del Certificato di Prevenzione Incendi/Visto di Conformità sono quasi la metà ed emerge che il dato della redazione dei Piani di Emergenza risulta molto disomogeneo a livello regionale. Fortunatamente l’incidenza degli incendi rispetto a crolli di controsoffitti o di cedimenti strutturali è più bassa, ma è necessario prendere atto che l’apposita normativa considera con l’incendio anche altri aspetti, quali, ad esempio, le scale di emergenza per gli edifici a più piani, un certo numero di vie d’uscita e misure per l’evacuazione in caso di emergenza.
I dirigenti scolastici hanno l’obbligo di richiedere formalmente il CPI alle amministrazioni competenti, e questo potrebbe essere il momento giusto e se è già stato fatto … ricordarlo; è indispensabile perciò che Comuni e Province si adeguino tassativamente entro dicembre 2024, al fine di evitare ogni possibile pericolo per migliaia di studenti, docenti ed ATA in caso, esempio, di una evacuazione inaspettata.
Le scuole che si trovino eventualmente ancora prive del CPI o nelle quali si riscontrino delle irregolarità in materia di antincendio devono almeno osservare delle misure “rafforzate” e al minimo deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti di diffusione sonora e/o impianti di allarme.
È un panorama complesso ed in evoluzione quello in cui si collocano le scuole, che si sentono sempre più sole. Dalla loro parte le scuole hanno la possibilità di stipulare contratti assicurativi per coprire i danni alle cose e alle persone terze (polizza RCT) e i danni ai beni di proprietà della scuola (pacchetto IFE – Incendio, Furto, Elettronica).
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