Concessione per il servizio di distributori automatici – Nuovo aggiornamento
Sono state rappresentate diverse richieste di chiarimenti circa la procedura di affidamento della concessione del servizio di erogazione di generi di ristoro/conforto mediante distributori automatici. In parole diverse si tratta dei servizi di distributori automatici per la somministrazione di merendine (confezionate), panini (freschi), caffè/cappuccini, etc, e bibite varie.
Visto il periodo, il servizio è sicuramente per il prossimo anno scolastico e la procedura da esperire è di importo inferiore a € 221.000,00, quindi sotto soglia (art.14, comma 1, lettera c) d.lgs. 36/2023) per le amministrazioni Sub-Centrali.
Procediamo con ordine.
La procedura per l’affidamento dei contratti di concessione è indicata dal Libro V – Art.176 e ss d.lgs. 36/2023. Considerate le esigenze di flessibilità e semplificazione, anche esposte nella Relazione al Codice, l’art. 187 d.lgs. 36/2023 prevede, in via apparentemente unitaria e generale per tutte le tipologie di concessioni aventi ad oggetto lavori, Servizi e/o forniture, una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, qualora esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Il primo elemento discordante dalla lettura della norma, rispetto alla più comune procedura negoziata indicata nell’art.50 c.1 lett. e), è indicato nel numero di operatori economici da invitare che, appunto per i casi di appalti, corrispondono a 5.
La facoltà di poter diminuire il numero di operatori economici, tralasciando in questo articolo le strategie o le modalità per l’individuazione di tali OO.EE., è indicato dal comma 4 dell’art.183 che espressa recita: “L’ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza” (tant’è che in rete troviamo avvisi di concessione ANAC o Corte dei conti con 5 operatori, ma al fine di non incorrere in “errori procedurali sistemici “non dobbiamo mai procedere sulla scorta di comportamenti adottati da altre P.A. benché possano rappresentare casi analoghi).
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