I piani ferie salvano dalle responsabilità
È contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, al pensionamento non riconosce al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. Pertanto, il dipendente pubblico, che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un‘indennità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la Sentenza emessa il 18 gennaio 2024, causa C-218/22.
Questa volta a pronunciarsi sulla stessa materia è la magistratura contabile, la Corte dei conti Toscana, che torna sulla questione, arrivando alla conclusione che spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore ha avuto l’effettiva possibilità di fruirne.
L’inderogabilità del diritto alle ferie è finalizzata a consentire al dipendente di recuperare le energie psicofisiche, a tutela della salute e della personalità complessiva. Di conseguenza, rappresenta un’obbligazione per il datore di lavoro, vincolandolo all’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.).
In un recente parere l’Aran sottolinea che, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del divieto di monetizzazione delle ferie (art. 5, comma 8 d.l. n. 95/2012) è onere della scuola vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei dipendenti e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti. In sintesi l’ARAN suggerisce alle scuole di non limitarsi a sottrarre automaticamente le ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali: prima di poterle azzerare deve, invece, dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di mettere il lavoratore effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE/2018, causa C-684/16, pp. da 45 a 47).
Il datore di lavoro/dirigente, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire all’interessato l’apporto del riposo e del relax cui sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).
Pur non potendo escludere casi eccezionali (un lungo periodo di malattia) che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi contrattualmente stabiliti, portandoci nell’ambito lavorativo degli ATA, il direttore ha l’obbligo contrattuale di pianificare e redigere un piano ferie per gli ATA almeno entro metà giugno, monitorando poi le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il diritto al godimento delle ferie.
I piani ferie salvano dalle responsabilità i dirigenti.
Gli Associati possono leggere la Deliberazione n. 129/2024 della Corte dei Conti Toscana.