Accordo Quadro e Affidamento Diretto: i chiarimenti dell’Anac

Le stazioni appaltanti, con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023), mostrano un crescente interesse per l’utilizzo dell’accordo quadro, anche per importi inferiori alle soglie per l’affidamento diretto.

Ricordando che l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo

L’accordo quadro è disciplinato dall’articolo 59 del D.Lgs 36/2023 e dalla lettera n) dell’Allegato I.1. Le sue caratteristiche principali sono:

  • Durata massima: 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati
  • Valore stimato dell’intera operazione contrattuale obbligatorio
  • Divieto di utilizzo per eludere il Codice o limitare la concorrenza

L’impiego degli accordi quadro è particolarmente adatto per appalti che rispondono a esigenze consolidate e ripetute nel tempo, dove il numero e il momento esatto del loro verificarsi non sono noti in anticipo. Tuttavia, è importante che le prestazioni oggetto di tali servizi siano riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili1. Inoltre, il nuovo Codice dei contratti non vieta l’affidamento diretto di un accordo quadro, a condizione che ricorrano determinate condizioni, come importi massimi stimati inferiori a €150.000 per lavori e €140.000 per servizi, e a meno che non ci sia un interesse transfrontaliero certo

L’affidamento diretto di un accordo quadro è possibile se ricorrono le seguenti condizioni:

Articolo riservato ai soci per continuare a leggere clicca qui 

Condividi il contenuto se lo trovi interessante